Descrizione:
Con l'entrata in vigore del D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal C.C. in caso di separazione e dalla L. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Come Fare:
L'art.12 della L. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani o daun cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicapp grave o economicamente non autosufficienti . Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre, l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della L. 06/05/2015 n. 55, dal 26 Maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi SEI nel caso di separazione consensuale, ad UN ANNO nel caso di separazione giudiziale.
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicapp grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).
Informazioni specifiche:
Le fasi dell'accordo:
- prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi con allegata fotocopia carta identità (vedi allegati);
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato con le seguenti modalità: versamento con bollettino di c.c. postale n. 17203282 intestato alla Tesoreria del Comune di Pieve Vergonte (causale: Diritto Fisso - art. 12 c.6 L.162/2014) ovvero mediante bonifico bancario effettuato al seguente identificativo: IBAN IT32 E 05696 45440 000003441X62 - Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Gravellona Toce intestato alla Tesoreria del Comune di Pieve Vergonte (causale: Diritto Fisso - art. 12 c.6 - Legge 162/2014)
- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare l'accordo sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- la mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile ed elettorale (vedi dettaglio e orario di apertura)
Prenotazione appuntamento:
Email: demografici@comunepievevergonte .it
PEC: pievevergonte@pec.it
Telefono: 0324/86122 Int.1 - Mauro Pirazzi
Fax: 0324/86265
Riferimenti Normativi:
Legge 01/12/1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
Decreto Legge n. 132/2014 convertito con Legge 10/11/2014, n. 162;
Legge 06/05/2015 n. 55 in vigore dal 26/05/2015;
Documenti allegati:
Comunicazione Dati Separazione/Divorzio (60,23 KB)