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COME FARE PER

Separazione e Divorzio davanti all'Avvocato

Descrizione:

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal C.C. in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.


Come Fare:

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.11.2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio

 

in assenza di figli;

in assenza di figli minori;

in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicapp grave;

che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

 

in presenza di figli minori;

di figli maggiorenni portatori di handicapp grave;

di figli maggiorenni non autosufficienti;

che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).

 

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere tassativamente l'accordo entro 10 giorni al Comune di:

Celebrazione del matrimonio in forma civile

Celebrazione del matrimonio in forma religiosa

Trascrizione del matrimonio  celebrato all'estero (da due cittadini Italiani o da un cittadino Italiano e un cittadino straniero)

 

L'accordo da inoltrare al Comune di Pieve Vergonte potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo:  pieve.vergonte@cert.ruparpiemonte.it


Informazioni specifiche:

E' stato predisposto, d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l'ISTAT, il modulo standard, disponibile in allegato in formato pdf, per la trasmissione ai Comuni della Convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 12.09.2014, n.132, convertito con Legge 10.11.2014, n.162.  

In seguito all'entrata in vigore della L. 06.05.2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi SEI nel caso di separazione consensuale, ad UN ANNO nel caso di separazione giudiziale.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile ed elettorale (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:

Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Decreto legge 12.09.2014 n. 132 convertito con Legge 10.11.2014, n. 162 

Legge 06.05.2015, n. 55


Riferimenti Normativi Locali:



Documenti allegati:
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